Categoria:

News & eventi

Il 25/10/2011 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico dell’apprendistato (D. Lgs n167 del 14.09.2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10/10/2011, definisce l’apprendistato come un contratto a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione ed alla formazione dei giovani.
Con l’approvazione del Testo Unico dell’apprendistato si vuole rilanciare questo tipo di contratto quale canale privilegiato per la transizione dei giovani tra il mondo della scuola e quello del lavoro e il loro inserimento qualificato e qualificante nel mercato del lavoro.
Il Testo unico dell’apprendistato ai sensi dell’art.1, comma 30, lettera c) della legge 24/12/2007 n. 247, come sostituito dall’art. 46, comma 1, lettera b), della legge 4/11/2010 n.183, racchiude in soli sette articoli l’intera regolamentazione della materia.
In definitiva il testo disciplina le seguenti ipotesi di apprendistato:
1) l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro;
2) l’apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che potranno apprendere un mestiere o una professione in ambiente di lavoro;
3) l’apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato;
Inoltre nelle disposizioni finali del Testo Unico dell’apprendistato ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità.
Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro.
Condividi
Copyright 2012 © Ente Bilaterale Mantovano Commercio Turismo Servizi - C.F. 93012720202