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Il 14 novembre u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 la legge n.183 del 12 novembre 2011 la Legge di stabilità 2012, che introduce importanti novità e chiarimenti riguardanti alcuni istituti lavorativi. Le misure, indicate all’art. 22 della Legge, riguardano in particolare il nuovo contratto di apprendistato, il contratto di inserimento (con particolare riferimento all’inserimento delle donne), il contratto part-time ed il telelavoro.
Per quanto riguarda l’apprendistato, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la legge riconosce alle imprese che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove una decontribuzione totale (contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed Inail) per tre anni per tutti i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013.
Sono previsti incentivi per il contratto di inserimento, con particolare riferimento ai contratti stipulati in favore delle donne che risiedono nelle aree dove il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superi di almeno 10 punti percentuali quello maschile.
L’incentivo è rivolto alle donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
In riferimento all’art. 54 del D. Lgs n.276 del 13/09/2003 – alla circolare del Ministero LPS n.31 del 21/07/2004, all’accordo interconfederale dell’11/02/2004 e all’Interpello n.20 del 2008, il contratto di inserimento può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica Amministrazione.
I datori di lavoro che possono stipulare i contratti di inserimento sono:
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enti pubblici economici;
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imprese, loro consorzi e gruppi di imprese;
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associazioni professionali;
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associazioni socio-culturali;
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associazioni sportive;
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fondazioni;
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enti di ricerca, pubblici e privati;
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organizzazioni e associazioni di categoria.
Possono essere destinatari del contratto di inserimento:
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soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni;
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disoccupati di lunga durata, da 29 anni fino a 32 anni di età;
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lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
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lavoratori che non abbiano lavorato per almeno 2 anni e che desiderino riprendere un’ attività lavorativa;
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donne senza limiti di età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno 20 punti percentuali rispetto a quello maschile ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore di almeno 10 punti percentuali di quello maschile e che siano prive di un impiego retribuito da almeno sei mesi (Legge di Stabilità 2012); le zone suddette sono identificate tramite Decreto Interministeriale;
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persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico;
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cittadini comunitari ed extracomunitari (Circ. Min. Lavoro n. 31/2004).
Per poter assumere con questo contratto, il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
Infine la legge di stabilità, introduce alcune misure finalizzate all’incentivazione del part-time e del telelavoro, queste ultime dedicate soprattutto a donne, disabili e lavoratori in mobilità.









