Quote di finanziamento
I contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento (ccnl terziario commercio e servizi rinnovato il 18/07/2008) (ccnl turismo rinnovato il 20/02/2010) prevedono l’obbligatorietà del versamento di queste quote ai relativi Enti Bilaterali per tutte quelle aziende che applicano i citati ccnl; il mancato versamento delle relative quote risulta pertanto una inadempienza contrattuale e nel contratto nazionale di lavoro del commercio-terziario -servizi è previsto, in assenza di versamenti, l’obbligo di pagamento diretto al lavoratore delle quote non versate all’ente in aggiunta alla normale retribuzione.
Pertanto le aziende che omettano il versamento delle suddette quote sono tenute a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari allo 0.30% di paga base e contingenza corrisposto per 14 mensilità e rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art 195 del ccnl del 26/02/2010.
QUOTE DI FINANZIAMENTO
a carico dell’Impresa 0.20%
a carico del lavoratore 0.20%
Misura globale di paga base e contingenza 0.40% per 14 mensilità
Tali quote sono previste dal Contratto Nazionale di lavoro e dall’ Accordo Integrativo Provinciale del 20/10/1998.
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