Osservatorio nazionale
Funzioni osservatorio:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell’art.6, Prima Parte, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della legge n.56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art.4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n.628;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio – anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei – le comunicazioni di cui agli artt.32, 34,35 bis, ter e quater, Seconda Parte; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull’utilizzo dell’ art. 35, Seconda Parte.
La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l’impostazione di cui all’art.6 Prima Parte, e relativo allegato 5.







