Sospensione attività lavorativa

SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA
L’EBM provvede ad erogare un sussidio a favore dei dipendenti sospesi dall’attività lavorativa per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 60 giorni lavorativi da conteggiarsi nell’arco dei 12 mesi precedenti dall’inizio della sospensione.L’accesso a tale provvidenza può essere richiesto quando l’impresa abbia preventivamente utilizzati gli istituti contrattuali nei confronti dei dipendenti interessati dalla sospensione e nei casi in cui non ricorra la stagionalità della sospensione.La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell’orario di lavoro.Le parti hanno inteso fornire ai lavoratori un sostegno in caso di mancanza del reddito ed alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato.La misura del sussidio. Il sussidio è pari al 40% della retribuzione al lordo dell’Irpef, spettanti al lavoratore durante il periodo di sospensione, sulla base dell’orario di lavoro e del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione. Il sussidio è previsto per 60 giorni lavorativi ed è applicabile alle aziende indipendentemente dal numero dei dipendenti.

vedi regolamento

Contributo per sospensione attività lavorativa Autocertificazioni sospensione attività lavorativa

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