2025 - SUSSIDIO SOSTEGNO CARO ENERGIA - SETTORE TURISMO
REGOLAMENTO
Le richieste di rimborso si riferiscono a eventi o spese sostenuti nell’anno 2025.
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del Turismo di Mantova stabilisce le seguenti norme che regolano l’erogazione dei sussidi a sostegno del reddito dei lavoratori.
Articolo 1: BENEFICIARI DEI SERVIZI
Possono fruire e dei sussidi dell’Ente Bilaterale del Turismo di Mantova i lavoratori iscritti all’Ente e in regola con i versamenti dovuti da almeno 6 mesi (esclusi i lavoratori stagionali), fino alla data di presentazione della domanda e che siano titolari di un’utenza di energia elettrica o gas e che abbiano sostenuto le spese per le stesse.
Articolo 2: CRITERI DI STANZIAMENTO
L’Ente Bilaterale stanzia annualmente (01/01-31/12) un importo lordo da destinare come sussidi ai dipendenti. Le domande potranno essere evase fino ad esaurimento dei fondi. Lo stesso Ente Bilaterale a suo insindacabile giudizio potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare, annullare o rifinanziare l’erogazione dei sussidi.
Articolo 3: MODALITA’ DI RICHIESTA
Le richieste dovranno essere presentate all’Ente Bilaterale del Turismo di Mantova esclusivamente attraverso la procedura on line dall’01/10/2025 al 30/11/2025.
La domanda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta.
Articolo 4: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1) Carta d’identità del richiedente;
2) Copia delle fatture da gennaio a settembre 2025, relative alla fornitura di energia elettrica o gas;
3) Attestazione di pagamento delle fatture trasmesse;
4) Copia delle ultime sei buste paga precedenti la data di presentazione della domanda (se lavoratore stagionale n. 3 buste paga consecutive).
5) Attestazione Isee in corso di validità
Articolo 5: MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Il sussidio per il caro energia pari ad un importo lordo massimo di € 300,00 (trecento/00), sarà erogato una sola volta all'anno e liquidato tramite accredito in c/c entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della pratica.
Il sussidio potrà essere erogato a famiglie con ISEE non superiore a € 20.000,00 (ventimila/00).
Se Rifiutata l’esito verrà comunicato con le eventuali Annotazioni tempestivamente a mezzo mail.
Articolo 6: RECLAMI
Qualsiasi reclamo nei confronti dell’Ente Bilaterale sulla non rispondenza delle somme corrisposte e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, dovrà essere presentato per iscritto dal dipendente all’Ente Bilaterale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o di rigetto della pratica.
Articolo 7: TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le assistenze e sussidi concessi in qualsiasi forma saranno registrati e assoggettati alle ritenute previste dalle normative vigenti. La documentazione attestante le somme percepite (Cedolini-CU/Certificazioni) sarà inviata via e.mail.
Articolo 8: NORMA FINALE
L’Ente Bilaterale si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni in ottemperanza alle norme vigenti.
Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo dell’Ente stesso.